Assemblea deserta, di prima e seconda convocazione

 

Come enuncia la rubrica legis, l’art. 2369 cod. civ., in diretto collegamento con il precedente, regola con norme specifiche i casi di tenuta dell’assemblea successive alla prima risultata dal verbale non sufficientemente costituita o addirittura deserta. La norma, che “sembra” non porre problemi interpretativi, recita: «Se all’assemblea non è complessivamente rappresentata la parte di capitale richiesta dall’articolo precedente, l’assemblea deve essere nuovamente convocata [1 comma]… Nell’avviso di convocazione dell’assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione… Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell’avviso, l’assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni … [2 comma] … In seconda convocazione l’assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata…[3 comma].

La prevalente prassi corrente prevede nell’avviso di convocazione anche la seconda e così risolve ogni problema lessicale. Semmai può lasciare qualche dubbio il caso di assenza di indicazione della seconda convocazione, per cui l’assemblea deve essere riconvocata. Poiché le maggioranze richieste sono diverse per la prima e la seconda convocazione, si deve affermare che se anche in mancanza di previsione e, quindi, di nuova convocazione, questa sia da ritenere una seconda convocazione o una nuova a tutti gli effetti. Se così fosse le maggioranze richieste sarebbero quelle previste per la prima convocazione, ma l’art. 2369 cod. civ. ha previsto il caso e pone la parificazione tra avviso con e avviso senza, ma a condizione che la riconvocazione avvenga nei trenta giorni successivi e  con gli stessi oggetti. Non rispettando queste due condizioni la convocazione n. 2 non sarebbe più una “seconda”, ma una “nuova” con le maggioranze previste per la stessa.

Gli amministratori devono porre attenzione alla regolarità dell’avviso di convocazione, pena l’invalidità dell’assemblea, a meno che non si tratti di assemblea totalitaria. Resta il problema della differenza, se esiste, tra assemblea con presenza insufficiente del capitale sociale richiesto e assemblea “deserta”.

Nel primo caso l’assemblea si costituisce con la nomina di un segretario, che, dopo la conta degli intervenuti, verbalizza con il presidente, l’impossibilità ad assumere deliberazioni per inadeguatezza del capitale intervenuto. Ma nel caso di assemblea deserta, chi fa l’attestazione? Sembra evidente che anche un commesso addetto alla sala riunioni può affermare in un verbale la non presenza di alcun soggetto.

 

Pietro Bonazza – dottore commercialista

Giulia Bonazza – dottore commercialista