ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI

ED ESPERTI CONTABILI – SEZIONE DI MILANO

COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE

INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

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I componenti

 
Marco Piazza (Presidente), Mario Bono, Giulio Boselli, Paolo Centore, Nino Clerici, Alberto Di Vita, Annalisa Donesana, Gabriele Escalar, Silvio Necchi,  Antonio Ortolani, Marco Peverelli, Stefano Poggi Longostrevi (Vicepresidente), Paolo Troiano, Andrea Vasapolli, Paolo Vayno, Norberto Villa, Francesco Gerla  (Segretario)

Gli esperti

 
Alberto Arrigoni, Mauro Beghin, Giuseppe Bernoni, Pietro Bonazza, Nicola Cavalluzzo,  Flavio Mezzani, Giuseppe Holzmiller, Raffaello Lupi, Giuseppe Marino, Guido Marzorati, Paolo Pensotti Bruni, Ambrogio Picolli, Raffaele Rizzardi, Franco Roscini Vitali, Francesco Rossi Ragazzi, Dario Stevanato, Francesco Tesauro, Giuseppe Verna, Giuseppe Zizzo, Marco Rigamonti (presidente Adc M.ilano).

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NORMA DI COMPORTAMENTO N. 185

 

MODULAZIONE DELLE SANZIONI IN CASO DI INADEMPIMENTO ALLE DISPOSIZIONI DI SEGNALAZIONE DELLE ATTIVITA’ ESTERE NEL QUADRO RW DEL MODELLO UNICO

 
Massima
 
Nel caso di integrazione della dichiarazione dei redditi entro il termine di accertamento del relativo periodo di imposta e prima dell’avvio di controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria al fine di sanare l’ omissione o la parziale compilazione del quadro RW, si applica esclusivamente la sanzione fissa di euro 258 e non quella proporzionale prevista dal decreto legge n. 167 del 1990. Laddove la mancata compilazione del quadro RW riguardi unicamente la sezione III in relazione ai trasferimenti dall’estero all’Italia ovvero dall’Italia all’estero nei quali siano intervenuti intermediari finanziari residenti, nessuna sanzione potrà essere irrogata giusta la conoscenza, da parte dell’Amministrazione finanziaria, dei dati in questione indipendentemente dall’obbligo dichiarativo.
 

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Gli adempimenti richiesti in materia di monitoraggio fiscale dalle disposizioni di cui al decreto legge n. 167 del 1990 impongono la presentazione di un apposito quadro (RW) che, in particolare, deve essere compilato con riferimento :
 
– alla circostanza che, alla fine del periodo di imposta, il contribuente residente in Italia detenga in uno Stato estero un investimento di importo superiore a 10 mila euro (sez. II) 1;
– alla circostanza che, nel corso del periodo di imposta, siano state effettuate delle movimentazioni riferite all’investimento, dall’Italia all’estero, dall’estero all’Italia ovvero estero su estero, di importo complessivo superiore a 10 mila euro. Ciò anche se i trasferimenti in questione siano stati effettuati attraverso degli intermediari residenti (sez. III).
 
Come noto, alla luce delle disposizioni di legge in vigore, le sanzioni applicabili alle violazioni costituite dalla mancata compilazione del quadro RW sono particolarmente penalizzanti, in quanto l’articolo 5, comma 4, del D.L. 167 del 1990 punisce la violazione dell’obbligo di dichiarazione con la sanzione amministrativa dal 10 al 50 per cento dell’ammontare degli importi non dichiarati e con la confisca di beni di corrispondente valore. Analoga sanzione, fatta eccezione per la confisca, è prevista dal comma 5 del medesimo articolo nel caso di mancata evidenziazione dei trasferimenti. 2
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 49 del 23 novembre 2009, ha sostenuto la tesi che la mancata presentazione del quadro RW non possa essere sanata, neanche nei 90 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione, con il pagamento della sanzione di 258 euro, affermando che in caso di effettuazione del ravvedimento operoso, sin dal primo giorno successivo alla scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione, sono dovute le sanzioni proporzionali del 10 e/o del 5 per cento degli importi non indicati nel quadro RW fatta salva la riduzione prevista dall’articolo 13 del D.lgs. n. 472 del 1997.
Lo specifico sistema sanzionatorio relativo all’inadempimento di un obbligo che, di fatto, non ha alcun effetto reddituale ovvero che ne produce soltanto in determinate fattispecie 3, laddove interpretato nel senso inteso dall’Amministrazione finanziaria, appare dunque improntato, in generale, ad una completa asistematicità rispetto alle previsioni di carattere generale in tema di sanzioni, in quanto:
 
– lede i principi generali del sistema sanzionatorio amministrativo improntati alla proporzionalità che deve esistere tra violazione commessa e sanzione di fatto applicabile. Ai fini del monitoraggio fiscale, quindi, eventuali inadempimenti non potrebbero essere sanati secondo l’Amministrazione finanziaria mediante procedure previste ordinariamente in tema di dichiarazioni omesse. Ad esempio, è preclusa, secondo l’Agenzia delle Entrate la possibilità di sanare la mancata presentazione del quadro RW entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine ordinario previsto per la presentazione, corrispondendo la sanzione di 258 euro. Sulla questione della proporzionalità tra sanzione applicabile e comportamento sanzionabile, va inoltre rilevato come le autorità comunitarie abbiano richiesto all’Italia informazioni e delucidazioni in merito al sistema sanzionatorio applicabile in relazione al monitoraggio fiscale nella possibile prospettiva di apertura di una procedura di infrazione da parte delle stesse autorità;
– in tema di omissione relativa alla presentazione della dichiarazione a fronte dell’avvenuto versamento delle imposte dovute, l’Amministrazione finanziaria ha affermato la debenza, unicamente, della sanzione fissa di 258 euro;
– le violazioni in materia di monitoraggio fiscale correlate alla mancata compilazione del quadro RW, appaiono assimilabili a tutti gli effetti alle violazioni riferite alla mancata evidenziazione nella dichiarazione medesima dei cosiddetti costi black list di cui all’articolo 110, comma 11, del TUIR. In materia, il comma 3 bis dell’articolo 8 del D.Lgs. n. 471 del 1997 prevede espressamente che laddove l’omissione o incompletezza della dichiarazione riguardi i componenti negativi in questione, si applichi una sanzione amministrativa pari al 10 per cento dell’importo complessivo delle spese e dei componenti negativi non indicati, con un minimo di 500 ed un massimo di 50 mila euro. In ragione di un dato normativo che in linea di principio si fonda su principi analoghi a quelli previsti, in termini sanzionatori, dal D.L. n. 167 del 1990, l’Amministrazione finanziaria ha però affermato nella circolare n. 11 del 16 febbraio 2007 che, in virtù del principio della emendabilità della dichiarazione prima dell’avvio di accessi, ispezioni o verifiche, si rende possibile evidenziare in una dichiarazione integrativa i costi ed i componenti negativi non originariamente evidenziati rendendosi applicabile, in tal caso, unicamente la sanzione fissa pari a 258 euro di cui all’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 8 del D.Lgs. n. 471 del 1997. Appare evidente come l’indicazione dell’Amministrazione finanziaria possa essere mutuata anche in relazione alle violazioni commesse nella dichiarazione dei redditi riguardo alla disciplina del monitoraggio fiscale. Infatti, laddove il contribuente integri la dichiarazione non contenente il quadro RW ovvero contenente il quadro in questione soltanto parzialmente compilato, viene completamente sterilizzato qualunque effetto reddituale derivante dalla mancata indicazione delle disponibilità estere eventualmente attivabile in caso di violazione non sanata.
 
Appare dunque corretto sostenere come:
 
– in caso di integrazione della dichiarazione dei redditi entro il termine di accertamento del relativo periodo di imposta e prima dell’avvio di controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria, la sanzione dovuta sia pari a 258 euro in ottemperanza al generale principio di emendabilità della dichiarazione;
– nel caso in cui l’integrazione della dichiarazione avvenga entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva, la predetta sanzione potrà essere versata nell’ammontare ridotto di un ottavo del relativo ammontare in virtù di quanto previsto dall’articolo 13, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 472 del 1997 in materia di ravvedimento operoso;
– nel caso di controversia in sede contenziosa, laddove il contribuente abbia spontaneamente sanato la violazione integrando la dichiarazione dei redditi prima della contestazione formulata dall’Agenzia delle Entrate, si renderà comunque applicabile la sanzione fissa di 258 euro.
 
Pertanto, pur in assenza di una specifica disposizione in materia, appare del tutto sostenibile che ragioni di ordine logico – sistematico consentano di affermare la possibilità di sanare la mancata presentazione o la incompleta compilazione del quadro RW con il pagamento della sanzione di 258 euro laddove l’integrazione della dichiarazione avvenga entro i termini di cui all’articolo 2, comma 8, del DPR n. 322 del 1998, cioè entro i termini di decadenza per l’accertamento del periodo di imposta e prima dell’avvio di controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria. La sanzione in questione, peraltro, potrebbe essere riducibile ai sensi di quanto disposto in materia di ravvedimento operoso ove, naturalmente, la violazione venga sanata entro i termini indicati nell’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997.
Va inoltre osservato come l’eventuale sanatoria spontanea da parte del contribuente eviti l’applicazione della misura della confisca che, in linea di principio, rappresenta la sanzione accessoria prevista dall’ordinamento in relazione alla violazione di specie. A tale proposito va osservato come la locuzione contenuta nel comma 4 dell’articolo 5 del decreto legge n. 167 del 1990 riferita alla possibilità di effettuare la confisca per beni di corrispondente valore in caso di mancata indicazione degli investimenti detenuti all’estero, debba essere interpretata come riferita all’ammontare della sanzione amministrativa applicabile. A tale conclusione appare potersi giungere in virtù del richiamato principio di proporzionalità della sanzione rispetto alla violazione. Una diversa interpretazione, infatti, comporterebbe l’applicazione di una sanzione accessoria che, sommata alla sanzione principale, si quantificherebbe in una misura addirittura eccedente rispetto, ad esempio, all’investimento non indicato nel quadro RW.
A completamento di tale principio appare possibile altresì affermare che la mancata compilazione della sezione III del quadro RW, nei casi in cui i trasferimenti in questione siano effettuati dall’Italia all’estero ovvero dall’estero all’Italia con l’intervento di intermediari residenti in Italia, possa non essere in alcun modo sanzionabile. Ciò in quanto :
– esiste una previsione di carattere generale – contenuta nell’articolo 6, comma 4, della legge n. 212 del 2000 – in base alla quale al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
– tale principio è stato ulteriormente rafforzato mediante la previsione di cui all’articolo 7, comma 1, lettera f) del decreto legge n. 70 del 2011 in base alla quale “i contribuenti non devono fornire informazioni che siano già in possesso del Fisco e degli enti previdenziali ovvero che da questi possono essere direttamente acquisite da altre Amministrazioni”;
 
– indirettamente, il decreto legge n. 70 del 2011, seppure in tema di comunicazioni IVA, esonera i contribuenti dal fornire informazioni all’Amministrazione finanziaria laddove determinate operazioni vengano registrate direttamente da parte degli intermediari finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 7, comma 6, del DPR n. 605 del 1973;
– analogo principio di carattere generale può essere desunto dal disposto dell’articolo 6, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 472 del 1997 in base al quale non sono punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo. In tale ipotesi, infatti, il controllo è assicurato dal flusso dei dati comunicati all’Amministrazione finanziaria da parte degli intermediari residenti.
 
Va inoltre tenuto in considerazione come, per effetto di quanto previsto dall’articolo 11 del decreto legge n. 201 del 2011, a far data dal 1 gennaio 2012, tutti gli operatori finanziari siano tenuti alla comunicazione periodica dei dati di natura finanziaria relativi ai rapporti di cui all’articolo 7, comma 6, del già menzionato DPR n. 605 del 1973. In tale accezione appaiono rientrare sicuramente quelle movimentazioni dall’Italia all’estero e dall’estero all’Italia nelle quali sono intervenuti intermediari residenti.
Di conseguenza, laddove la mancata compilazione della sezione III del quadro RW non sia stata sanata – in quanto correlata alla mancata compilazione della sezione II del medesimo quadro – con il pagamento della sanzione di euro 258, riguardo alla specifica violazione di mancata compilazione della sezione III non sembrerebbero essere applicabili sanzioni in ragione della piena e potenziale disponibilità dei dati relativi ai trasferimenti Italia – estero, ovvero estero – Italia, nei quali siano intervenuti intermediari finanziari residenti. I dati da indicare nella sezione III del quadro RW risultano essere conosciuti dall’Amministrazione finanziaria indipendentemente dall’obbligo dichiarativo.

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NOTE:
1 Assumendo a tali fini, come principio di carattere generale, il costo di acquisto sostenuto per l’investimento
2  Per effetto di quanto disposto dall’articolo 8, comma 16 bis del D.L. n. 16 del 2012, convertito in legge n. 44 del 2012, gli obblighi di indicazione delle consistenze e dei trasferimenti non sussistono per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano riscossi attraverso l’intervento degli intermediari stessi.
3 L’eventuale conseguenza ai fini reddituali, infatti, verrebbe sterilizzata proprio per effetto della presentazione o integrazione del quadro RW.