Problemi di convenienza nel riallineamento previsto dall’art. 15 del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185

 

Il D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, all’art. 15, consente, tra l’altro, tre interventi sul valore di alcuni beni:

a) una rivalutazione c.d. “gratuita” dei beni immobili valida solo a fini civilistici (comma 11);

b) rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali (comma 10);

c) rivalutazione contabile e fiscale degli immobili ammortizzabili e non ammortizzabili (comma 20).

 

a) Rivalutazione c.d. gratuita

L’art. 15 del DL 185/2008 consente, in deroga all’art. 2426 cod. civ. e limitatamente all’esercizio 2008, di rivalutare i beni immobili, con esclusione delle aree fabbricabili e degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa.

La rivalutazione civilistica è priva di ricadute fiscali, ma il saldo di rivalutazione è classificato in bilancio in un “Fondo di riserva in sospensione d’imposta”, che, se non destinato al ripianamento di perdite, sconterà in futuro le imposte ordinarie a carico della società e, nel caso di distribuzione, anche quelle a carico del percipiente.

 

b) Rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali

Il comma 10 dell’art. 15, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, prevede la facoltà delle società di capitali di riallineare, ai fini dell’IRES, dell’IRAP e di eventuali addizionali, le divergenze, con effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è versata l’imposta sostitutiva, dei valori contabili di avviamento, marchi e altre attività immateriali, emersi da un’operazione di conferimento di azienda prevista dall’art. 176 TUIR 917/1986.

La natura facoltativa della norma lascia alla società la scelta tra:

1) trascinare nel tempo il disallineamento, destinato comunque a rientrare, perché la somma degli ammortamenti, qualunque sia il piano, raggiungerà comunque il 100%;

2) assolvere l’imposta sostitutiva prevista dall’art. 176, comma 2-ter, Testo Unico 917/1986, assoggettando il valore di avviamento emerso con l’operazione di conferimento all’ammortamento in 18 anni, secondo l’art. 103, comma 3 del TU 917/1986, pur dopo aver optato per l’imposta sostitutiva a scaglioni del 12%, 14% e 16% e limitando il campo ai soggetti che non applicano i Principi IAS;

3) corrispondere un’imposta sostitutiva del 16% sul maggior valore e ottenere il diritto a ridurre il periodo di ammortamento a 9 anni.

Innanzi tutto si osserva che la legge non ha affrontato il caso in cui sia stata scelta l’opzione 2) con relativo versamento e solo successivamente la conferitaria intenda avvalersi dell’opzione 3). A nostro avviso e nel silenzio della legge si avrebbe una secca duplicazione, ancorché sia sostenibile che si tratta di due obiettivi diversi: il primo per riallineare, il secondo per ridurre la durata dell’ammortamento.

In questa nota è presa in considerazione l’opzione 3) a paragone con la 1).

La norma che consente la terza ipotesi sembra un po’ il canto della sirena, soprattutto perché inserita in un provvedimento che pretende di essere una “agevolazione” per contrastare la crisi economica conseguente alle note vicende della finanza internazionale. Invece, può rivelarsi un’operazione a doppio vantaggio per il Fisco, perché si risolve in una anticipazione di cassa all’erario, in un momento in cui le imprese non hanno in genere risorse finanziarie e, inoltre, perché calcoli di matematica finanziaria possono rivelare una perdita per chi decidesse di aderire all’operazione.

Per la dimostrazione della sconvenienza dell’operazione, anticipazione di cassa a parte, si ipotizzi che una società abbia in bilancio, a seguito di un’operazione di conferimento, un avviamento di 108 e che effettui i suoi calcoli finanziari applicando un tasso del 4% (ma la sconvenienza non cambierebbe con un tasso diverso).

Si deve anche ricordare che l’ammortamento di un valore raggiunge sempre, al termine del piano, il valore nominale del costo del bene. Ma si tratta di un pareggio solo apparente, perché, mentre il costo è sostenuto totalmente e immediatamente nell’anno iniziale, l’ammortamento è diluito negli anni (per esempio per l’immobile fino a 34 anni!). Un calcolo finanziario corretto, ma anche un’intuizione senza calcoli, rivelerebbero immediatamente che, a un qualsiasi tasso, il valore attuale degli ammortamenti del piano è inferiore al costo del bene. Prescindo da critiche al metodo di ammortamento o da proposte alternative si dà per scontato che questo metodo nominalistico sia immodificabile; però, non si può ignorare che la matematica finanziaria fornisce risultati diversi in termini reali. Il punto successivo propone proprio un esempio di applicazione della matematica finanziaria nei calcoli di convenienza.

Nell’ipotesi 1) di non avvalersi di alcuna facoltà e di trascinare nel tempo il disallineamento, la società ammortizzerebbe il maggior valore di 108 in 18 rate annuali e cioè il valore 6 ogni anno. Applicando un tasso medio prospettico del 4%, il valore attuale di un flusso di 18 rate di 6 dà un valore attuale di 75,96, che, sottratto a 108 di costo iniziale determina una perdita di 31,04 rispetto al valor nominale del costo sostenuto.

Supponendo che la società intenda sostenere l’imposta sostitutiva del 16% su 108, cioè 17,28 per ottenere la riduzione a 9 anni del periodo di ammortamento fiscale, si devono attualizzare, sempre al 4%, 9 rate da 12 ciascuna. Il relativo valore attuale è 89,22 che, sottratto a 125,28 (108+16% di 108) dà una perdita di 36,06, cioè maggiore di quella determinabile con l’ipotesi 1).

Ma il problema non è solo fiscale. Chi intende avvalersi dell’opzione 3), seppur sconveniente, deve comunque rispettare l’art. 2426, n. 6, cod. civ., che limita a cinque anni il termine massimo di ammortamento dell’avviamento, derogabile solo a condizioni restrittive e comunque con il consenso del collegio sindacale.

 

c) Rivalutazione degli immobili ammortizzabili e non ammortizzabili

Diverso è il caso della rivalutazione prevista dal comma 20 dell’art. 15, riservata ai soli immobili e con aliquota del 3% per gli ammortizzabili e dell’1,5% per i non ammortizzabili (come previsto nel DL del 10 febbraio 2009 n. 5). I calcoli di convenienza danno risultati diversi, secondo la residua durata di ammortamento rispetto al piano originario, che resta fermo, secondo l’OIC n. 16 e, ovviamente, secondo il tasso di attualizzazione. I termini di paragone sono tra il costo fiscale della rivalutazione all’aliquota del 3% e il valore attuale delle maggiori quote di ammortamento con differimento degli effetti di cinque anni.

Si deve anche ricordare che il differimento di cinque esercizi, per il riconoscimento a fini fiscali del maggior valore attribuito agli immobili, determina una modificazione del piano di ammortamento fiscale rispetto a quello civilistico, con la conseguenza di un nuovo disallineamento e la determinazione di imposte differite per tutto il periodo residuo. L’operazione offerta nel D.L. n. 185 è indiretta conferma che l’obiettivo non è il “riallineamento”, ma l’incremento del gettito immediato.

Per questo motivo è necessario che il contribuente valuti attentamente che l’offerta del DL 185/2008 convenga anche all’economia dell’impresa e non solo all’Amministrazione finanziaria.

Nelle pagine seguenti si vuole fornire al lettore uno strumento semplice per decidere se rivalutare un bene alla luce del DL 185/2008 oppure non rivalutarlo.

Si tratta di un calcolo applicabile alla sola ipotesi che il soggetto che effettua la rivalutazione lo faccia per beneficiare di vantaggi fiscali futuri. Si esclude quindi l’ipotesi in cui la società abbia interesse a una mera rivalutazione contabile.

Di seguito si formulerà un esempio astratto.

Si supponga che una società possieda un bene iscritto al valore contabile di € 3.000.000,00 e che l’aliquota di ammortamento di tale bene sia del 5%. Si supponga anche che la rivalutazione di tale bene sia di € 1.000.000,00. La società deve valutare l’opportunità di effettuare la rivalutazione di tale bene. Sapendo che l’aliquota dell’imposta sostitutiva è del 3%, che il tasso di attualizzazione è del 4% e che il processo di ammortamento residuo è di 15 anni, la convenienza alla rivalutazione diventa una variabile dipendente dal tempo. Infatti, l’incognita del beneficio derivante dall’operazione di valutazione riguarda l’anno a partire dal quale beneficiare di tali maggiori ammortamenti fiscali diventa vantaggioso. Per capire quando l’operazione di investimento è vantaggiosa o svantaggiosa si può usare la formula del valore attuale della rendita (quote di ammortamento).

Equazione 1: attualizzazione con sconto composto


Il valore (VA) è il valore attualizzato dei maggiori ammortamenti fiscali, deducibili dal reddito fino alla fine del processo di ammortamento, decorsi 5 anni; da qui il fattore di sconto .

Riprendendo l’esempio, il primo passaggio matematico da effettuare è il calcolo del maggior ammortamento fiscale e l’individuazione del tasso di sconto:

Equazione 2: calcolo delle singole componenti dell’equazione 1

Il numero 10, al denominatore dell’equazione che calcola la rata, è ottenuto sottraendo al residuo di anni necessari per concludere il processo di ammortamento (15) i 5 anni necessari per poter usufruire dei maggiori ammortamenti fiscali (15-5=10).

Il secondo passaggio matematico da effettuare è calcolare il valore attuale di un maggior beneficio fiscale, tra 5 anni, dell’importo di € 5.000,00 per 10 anni, al tasso di sconto del 4%.

La soluzione è individuabile ponendosi di fronte a un foglio elettronico di Excel.

Nel nuovo foglio di lavoro di Excel si impostano i dati:

 

 

La durata dell’ammortamento residuo sono il numero di anni che ancora sono necessari per concludere il processo di ammortamento del bene, dopo aver sottratto i 5 anni, dopo i quali è possibile far valere il beneficio fiscale. Il tasso di interesse si presuppone sia il tasso Risk free (tasso di rendimento dei BOT), il maggior ammortamento, che nella formula va inserito con segno negativo, è il vantaggio fiscale derivante dalla rivalutazione, calcolato come sopra all’Equazione n. 2.

Il valore attuale è calcolato infine con la seguente formula, già descritta nell’Equazione 1, che in Excel si scrive: =(1,04)^-5*VA(10;4%;-5000;0;0).

Terminata questa prima fase di calcolo, è possibile, a questo punto, individuare con la funzione “Ricerca Obiettivo”, quale sarebbe il numero di anni che rende indifferente il contribuente alla rivalutazione. La funzione “Ricerca Obiettivo” è uno strumento fornito dal foglio di calcolo Excel, che permette di trovare il valore di un’incognita, partendo da un risultato diverso di una formula. In linguaggio tecnico tale equazione si chiama “trascendente”.

L’indifferenza del contribuente subentra quando il valore attuale dei benefici fiscali futuri è uguale all’imposta sostitutiva che si paga oggi. Infatti, il contribuente è indifferente al pagamento oggi, di un valore che è esattamente identico al beneficio fiscale futuro.

Per utilizzare la funzione “Ricerca Obiettivo” ci si posiziona sulla cella del valore attuale dei maggiori ammortamenti, dal menu Strumenti si sceglie l’opzione “Ricerca Obiettivo” e si imposta la cella “valore attuale dei maggiori ammortamenti” al valore di € 30.000 (che è l’obiettivo da raggiungere), cambiando la cella “durata di ammortamento residuo”.

Si ottiene il seguente prospetto:

 

La funzione di Excel ha ripreso la formula digitata precedentemente nella cella “valore attuale dei maggiori ammortamenti” e ha sostituito la durata di ammortamento residuo che rende indifferente il contribuente al sostenimento dell’imposta.

Questo significa che, se il numero di anni necessari al termine del processo di ammortamento fosse 14 e ad essi si sottraessero i 5 anni, necessari per l’inizio degli effetti del beneficio fiscale, il contribuente non avrebbe alcun vantaggio né alcuno svantaggio a rivalutare, in quanto il valore attuale dei benefici futuri e l’imposta sostitutiva da versare oggi hanno lo stesso valore.

E’ opportuno ora fare qualche ragionamento logico per comprendere quando conviene oppure no:

il numero di anni in cui la rivalutazione è indifferente è 9 (14-5)

se il numero di anni che restano ancora da ammortizzare fosse 11, tolti i 5 anni da attendere per avere i benefici fiscali e attualizzando il maggior ammortamento a 6 anni (11-5=6), il valore attuale sarebbe € 21.543,27. La rivalutazione sarebbe sconveniente in quanto il valore attuale dei maggiori ammortamenti è inferiore all’imposta sostitutiva da pagare oggi:

(21.543,27 < 30.0000,00)

se il numero di anni che restano per concludere il processo di ammortamento fosse 15, come nel caso in esame, l’operazione sarebbe conveniente in quanto l’attualizzazione dei flussi di maggior ammortamento su 10 anni (15-5=10) è di € 33.332,83 mentre l’imposta sostitutiva che si paga oggi è di € 30.000.

Figurativamente l’esempio proposto potrebbe rappresentarsi in questo modo:

 

 

Pietro Bonazza

Giulia Bonazza

commercialisti in Brescia

Via Trieste 34

25121 Brescia