ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI

                                                   ED ESPERTI CONTABILI

 

COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE

INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

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I componenti

 
Marco Piazza (Presidente), Mario Bono, Giulio Boselli, Paolo Centore, Nino Clerici, Alberto Di Vita, Annalisa Donesana, Gabriele Escalar, Silvio Necchi,  Antonio Ortolani, Marco Peverelli, Stefano Poggi Longostrevi (Vicepresidente), Paolo Troiano, Andrea Vasapolli, Paolo Vayno, Norberto Villa, Francesco Gerla  (Segretario)

Gli esperti

 
Alberto Arrigoni, Mauro Beghin, Giuseppe Bernoni, Pietro Bonazza, Nicola Cavalluzzo,  Flavio Mezzani, Giuseppe Holzmiller, Raffaello Lupi, Giuseppe Marino, Guido Marzorati, Paolo Pensotti Bruni, Ambrogio Picolli, Raffaele Rizzardi, Franco Roscini Vitali, Francesco Rossi Ragazzi, Dario Stevanato, Francesco Tesauro, Giuseppe Verna, Giuseppe Zizzo, Marco Rigamonti (presidente Adc M.ilano).

 

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NORMA DI COMPORTAMENTO N. 184

 

DETRAZIONE FISCALE PER RISPARMIO ENERGETICO

SU IMMOBILI AFFITTATI A TERZI DA PARTE DELLE SOCIETA’

Massima

 L’agevolazione fiscale per gli interventi volti al risparmio energetico, consistente nella detrazione del 55% prevista dall’art. 1 commi 344 e seguenti della Legge 27/12/2006 n. 296 e dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 19/02/2007, spetta a chi esegue e sostiene la spesa dell’intervento, qualunque sia la categoria catastale dell’unità immobiliare interessata e la tipologia di contribuente (persona fisica o società) indipendentemente dal tipo di attività svolta e, quindi, anche ove lo stesso sia titolare di reddito d’impresa.

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Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 19/02/2007 e successivi aggiornamenti (Nota : il testo originario del D.M. 19/02/2007 è stato successivamente aggiornato con le modifiche apportate dai DM 26/10/2007, 07/04/2008 e 06/08/2009).
), dando attuazione a quanto previsto dall’art. 1 comma 349 della Legge 27/12/2006,  prevede all’art. 2, primo comma, lett. a) che la detrazione fiscale del 55% per interventi di risparmio energetico spetti – per effetto delle varie proroghe fino al 31/12/2012 – alle persone fisiche non titolari di reddito di impresa e stabilisce, alla successiva lett. b), che essa spetti anche “ai soggetti titolari di reddito d’impresa che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi di cui al predetto art. 1, commi da2 a5, sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti”.
Al comma 2 dello stesso art. 2 del D.M. 19/02/2007 sono previste regole speciali soltanto per le società di locazione finanziaria, con beneficio riservato solo al soggetto “utilizzatore”.
Pertanto, salvo quanto appena detto, la norma non prevede alcuna eccezione né di tipo oggettivo (unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale) né di tipo soggettivo (persone fisiche e soggetti non titolari di reddito d’impresa, nonché tutti i titolari di reddito d’impresa, inclusi società ed enti), ma prescrive soltanto il puntuale rispetto di alcuni adempimenti, indicati negli artt. 4 e seguenti del citato D.M. 19/02/2007.
Tale assenza di eccezioni oggettive o soggettive è riconfermata dalle istruzioni alla compilazione di Unico SC per le società di capitali, che al riguardo ripetono pressoché pedissequamente le parole del D.M. 19/02/2007.
Oltre all’aspetto letterale – di per sé fondamentale – se si vuol dare una corretta interpretazione di una norma occorre identificare le finalità che essa vuole perseguire.
Nel caso specifico, l’obiettivo è chiaramente quello di favorire ed incentivare il risparmio energetico tramite minori consumi di combustibili (gas, metano, gasolio, ecc.) per riscaldamento e condizionamento, con interventi sull’involucro di edifici esistenti, con l’installazione di pannelli solari e con la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, interventi che comportano il miglioramento della qualità degli immobili.
La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 340/E del 01/08/2008, invece, sostiene che l’agevolazione non spetterebbe per i lavori eseguiti da un titolare di reddito d’impresa su unità immobiliari (abitative o non) adibite a locazione e quindi, in pratica, non spetterebbe alle cosiddette “società immobiliari di gestione” per le unità immobiliari non utilizzate direttamente.
Per giustificare tale presa di posizione, l’Agenzia fa riferimento ad una non meglio definita “interpretazione sistematica” secondo la quale il beneficio sarebbe, nel caso,  attribuibile “esclusivamente agli utilizzatori degli immobili oggetto degli interventi”.
Innanzitutto, tale pretesa “interpretazione sistematica” sostenuta dall’Agenzia non appare coerente con la caratteristica di “detrazione” del beneficio fiscale previsto dalla norma, che non incide quindi sulla quantificazione del “reddito imponibile”, su cui invece argomenta la risoluzione in oggetto per giustificare le sue conclusioni (che allora potrebbero essere applicabili per negare l’agevolazione fiscale anche per le aziende agricole, che sono tassate in base al reddito agrario).
La tesi dell’Agenzia è poi contraddetta dal fatto – indiscutibile – che nel caso di proprietario/usufruttuario persona fisica che loca l’unità immobiliare abitativa a terzi, il beneficio è attribuito sia al proprietario o usufruttuario (se esegue e sostiene la spesa dell’intervento) sia al conduttore (se invece è lui a eseguire l’intervento e a sostenerne la spesa): non si comprende quindi in base a quale disposizione, né a quale logica, la conclusione sia diversa nel caso il proprietario sia un imprenditore, vale a dire che se il proprietario non è imprenditore il beneficio spetta comunque a chi sostiene la spesa (proprietario, usufruttuario o inquilino), mentre se il proprietario è un imprenditore che svolge attività di locazione immobiliare, il beneficio spetterebbe solo all’inquilino che sostiene la spesa, ma non al proprietario (imprenditore persona fisica o società) se è quest’ultimo ad eseguire l’intervento e sostenere la spesa.
Una corretta “interpretazione sistematica” della normativa della detrazione fiscale in esame conduce a identificare lo scopo della norma agevolativa nel risparmio energetico in senso assoluto, indipendentemente da chi sia il proprietario o l’utilizzatore, tanto è vero che l’unica condizione posta dalla legge e dal decreto attuativo è che l’agevolazione spetti a chi sostiene la spesa.
Il contenuto della Risoluzione 340/E discrimina senza motivo una tipologia di proprietari, i titolari di reddito d’impresa incluse società ed enti per le unità immobiliari non utilizzate direttamente, scoraggiando di fatto tali soggetti dall’eseguire questi interventi, utili per la collettività.