Un’osservazione critica sul problema della competenza fiscale

 

Recita il secondo comma dell’art. 109 del TUIR 017/1986:

  1. Ai fini della determinazione dell’esercizio di competenza:
  2. a) i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell’atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale.[…];

 

Prendiamo in considerazione la locuzione: «…e della stipulazione dell’atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale…» e chiediamoci se, posto che la lingua italiana è caratterizzata dalla massima razionalità, può esistere un motivo logico per cui il legislatore tributario ha scritto prima l’aggettivo “diversa”, poi, la “e” congiuntiva che lo collega esclusivamente all’aggettivo “successiva”. Osserviamo, innanzitutto, che “diversa e successiva” si riferiscono a “stipulazione”, né può essere diversamente perché per gli immobili si applica l’articolo 1350 cod. civ., il cui trasferimento richiede la forma scritta quindi un atto di “stipulazione”, che, pertanto, potrebbe essere, secondo l’articolo 109 del TUIR, “diversa e successiva”, ma non anteriore, perché, se tale, sarebbe impossibile non valendo  a trasferire alcunché; se può esser solo successiva è necessariamente “diversa”. Quindi, ”diversa” è un aggettivo del tutto inutile e ingannevole per l’interpretazione grammaticale, poiché un “posteriore” è per necessità anche “diverso”. Infatti, sarebbe assurdo che “posteriore” fosse anche “uguale”.

Vero è che:

  • il legislatore IVA, all’art. 6 del DPR 633, che è norma parallela, ne fa a meno dall’origine, senza che sorgano dubbi interpretativi. La norma recita: «Le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili. Tuttavia le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente, tranne quelle indicate ai numeri 1) e 2) dell’art. 2, si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione».
  • il DPR 597/1973, all’art. 74 non prevedeva nemmeno una norma specifica per il caso di trasferimento di immobili, bastando il principio generale della competenza collegato al principio generale della proprietà giuridica.

La domanda del perché nella formazione del TUIR 917/1986 sia stato incluso l’aggettivo “diversa” non può avere una risposta e questo aggettivo non è nemmeno pleonastico, è semplicemente inutile, soprattutto se si considera che la congiunzione “e” ha natura associativa, diversamente dalla “o”, che, se scritta, avrebbe spinto alla ricerca di casi, peraltro non facilmente ipotizzabili.

Questa critica potrebbe essere ritenuta eccessiva, sennonché in diritto le parole inutili sono pericolose, perché inducono a ipotizzare casi inesistenti, con perdita di tempo, se si applicano le regole interpretative dell’art. 12 delle Preleggi.