ASSOCIAZIONE DOTTORI COMMERCIALISTI MILANO
COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA
NORMA DI COMPORTAMENTO N. 150
Momento impositivo ai fini IVA per le operazioni permutative di servizi

(Massima)

NEI RAPPORTI TRA SOGGETTI PASSIVI D’IMPOSTA, AI FINI IVA, UNA PRESTAZIONE DI SERVIZIO RESA IN PERMUTA DI UN’ALTRA PRESTAZIONE DI SERVIZIO COSTITUISCE PAGAMENTO DI QUEST’ULTIMA, DETERMINANDONE IL MOMENTO IMPOSITIVO.

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(Motivazioni)

Uno dei principi della normativa IVA, previsto dall’art. 11 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, riguarda l’assoggettamento ad imposta di ciascuna operazione imponibile, con esclusione della possibilità di compensare i corrispettivi in presenza di operazioni permutative.
Le operazioni permutative sono caratterizzate dalla mancata previsione di specifici corrispettivi in denaro, con la conseguenza che, ai fini della determinazione della base imponibile, si deve fare ricorso al criterio del “valore normale” dei servizi scambiati, ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. d) del D.P.R. n. 633/72.
Nella permuta di servizi l’esatta individuazione del “momento impositivo”, cioè del momento in cui sorge l’obbligo in capo a ciascun contraente di emettere la rispettiva fattura, riveste notevole importanza, in quanto nella prassi non risulta di univoca e facile individuazione.
Ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.P.R. n. 633/72, il momento impositivo per le prestazioni di servizi è rappresentato dal pagamento del corrispettivo.
Tenuto conto di quanto sopra esposto, nella permuta di servizi l’esecuzione di una delle due prestazioni ha rilevanza ai fini dell’individuazione del momento impositivo, in quanto essa costituisce il pagamento corrispettivo dell’altra.
Il contraente che rende per primo il servizio non è obbligato all’emissione della propria fattura in quanto, non avendo ancora ricevuto il servizio scambiato, non ne ha ottenuto il pagamento, che costituisce momento impositivo per le prestazioni di servizi ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.P.R. n. 633/72.
L’altro contraente, che riceve il servizio, è invece obbligato all’immediata emissione della fattura, indipendentemente dal fatto di non avere ancora eseguito la propria prestazione, avendone comunque già ottenuto il pagamento in natura costituito dal servizio ricevuto, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del D.P.R. n. 633/72.