ASSOCIAZIONE DOTTORI COMMERCIALISTI MILANO
COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA
NORMA DI COMPORTAMENTO N. 151
Trattamento ai fini delle imposte sui redditi di oneri e spese pluriennali sostenuti da esercenti arti e professioni

**** * ****

(Massima)

LE SPESE SOSTENUTE DA ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI PER L’ACQUISTO DI DIRITTI E DI ALTRI BENI IMMATERIALI E QUELLE AVENTI NATURA PLURIENNALE SONO INTEGRALMENTE DEDUCIBILI NEL PERIODO D’IMPOSTA NEL CORSO DEL QUALE ESSE VENGONO SOSTENUTE, SECONDO L’ORDINARIO CRITERIO DI CASSA PREVISTO DALL’ART. 50 DEL D.P.R. 22 DICEMBRE 1986, n. 917

**** * ****

(Motivazioni)
I criteri per la determinazione del reddito di lavoro autonomo degli esercenti arti e professioni sono stabiliti dall’art. 50 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).
Il principio fondamentale nella determinazione del reddito di lavoro autonomo è quello cosiddetto “di cassa”: in base a tale principio il reddito di lavoro autonomo è determinato dalla differenza tra compensi percepiti e spese sostenute in ciascun periodo d’imposta.
In base al principio di cassa i compensi devono essere materialmente percepiti e le spese effettivamente sostenute mediante un corrispondente movimento finanziario nel corso del periodo d’imposta, che per i lavoratori autonomi coincide con l’anno solare.
Il principio di cassa, adottato dal legislatore per la determinazione del reddito di lavoro autonomo, fissa un criterio univoco e non suscettibile di valutazione soggettiva per la determinazione dei compensi e delle spese che concorrono, in ciascun periodo d’imposta, alla determinazione del reddito imponibile.
Le deroghe al principio di cassa stabilito nel primo comma dell’art. 50 del D.P.R. n. 917/86 sono tassative e sono previste nei commi successivi di tale articolo.
Il legislatore ha via via introdotto nel tempo delle eccezioni al principio di cassa, modificando e/o integrando l’art. 50 del D.P.R. n. 917/86 con le seguenti specifiche e tassative deroghe:
 deduzione per quote annuali di ammortamento del costo dei beni strumentali impiegati nell’esercizio dell’arte o professione, per le quali il secondo comma dell’art. 50 del D.P.R. n. 917/86 rinvia all’utilizzo dei coefficienti di ammortamento stabiliti con decreto dal Ministero delle Finanze esclusivamente per i beni strumentali materiali (1);
 deduzione per competenza nel periodo di maturazione dei canoni di locazione finanziaria;
 deduzione in cinque anni delle spese di ammodernamento, manutenzione straordinaria e ristrutturazione di beni immobili utilizzati nell’esercizio dell’arte o professione;
 deduzione nel corso di ciascun anno della quota di indennità di fine rapporto del personale dipendente maturata nel corso di ciascun anno, ancorché non corrisposta.
Al di fuori delle deroghe appositamente previste dal legislatore, tutte le spese inerenti l’attività professionale, ancorché di natura pluriennale o relative all’acquisto di diritti e beni immateriali (come ad esempio quelle per l’acquisto di software applicativo), devono essere considerate integralmente deducibili nella determinazione del reddito di lavoro autonomo degli esercenti arti e professioni nel periodo d’imposta in cui ne avviene il pagamento, secondo l’ordinario criterio di cassa stabilito dall’art. 50 del D.P.R. n. 917/86 (2)

.


 

(1) Vedasi art. 2, D.M. 31 dicembre 1988, che rende applicabile anche nella determinazione del reddito di lavoro autonomo degli esercenti arti e professioni la tabella dei coefficienti di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali prevista dallo stesso decreto.
(2) Contra Agenzia delle Entrate, Risoluzione 12 aprile 2002, n. 117/E, nella quale il costo di acquisto del software applicativo è considerato deducibile, nella determinazione del reddito di lavoro autonomo, per quote costanti in misura non superiore ad un terzo per ciascun anno, compreso quello in cui è avvenuto l’acquisto, a prescindere dal pagamento del prezzo.