ASSOCIAZIONE DOTTORI COMMERCIALISTI MILANO
COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA
NORMA DI COMPORTAMENTO N. 153
ASSENZA DI OBBLIGO DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE CON APPORTO DI SOLO LAVORO, AI FINI DELLA DEDUCIBILITÀ DELLE SOMME SPETTANTI ALL’ ASSOCIATO


(Massima)
La registrazione del contratto di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro non costituisce requisito necessario per consentire all’associante di dedurre dal reddito d’impresa gli utili spettanti all’associato.

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(Motivazioni)
Tra gli elementi necessari per la valida costituzione del rapporto di associazione in partecipazione non è richiesta la forma scritta, né dalle disposizioni generali sulla forma del contratto elencate nell’art. 1350 c.c., né dalla specifica disciplina del contratto di associazione in partecipazione contenuta negli artt. 2549 e seguenti c.c..
Il requisito della forma scritta, nel tipo contrattuale in argomento, è da ritenersi quindi solo eventuale, potendosi considerare il rapporto validamente instaurato quando sono individuabili gli elementi distintivi della fattispecie e quando il rapporto risulta concretamente configurato in maniera tale da escludere che la natura dello stesso possa essere ricondotta nell’ambito di altre categorie contrattuali.
In assenza di specifica disposizione contrattuale a cui fare riferimento, la determinazione della quota di utili spettante all’associato deve essere qualificata in proporzione al valore dell’apporto dell’associato, rispetto al valore dell’impresa, ovvero dell’affare o degli affari in relazione ai quali l’associazione è pattuita.
Sotto il profilo dell’imposizione diretta, gli utili corrisposti all’associato, ove l’apporto sia costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro, costituiscono, per quest’ultimo, redditi di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 49, comma 2, lett. c) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 e concorrono a formarne il reddito in base al criterio di cassa.
L’associante può dedurre dal reddito d’impresa, rispettando il criterio di competenza, gli utili spettanti all’associato, indipendentemente dall’imputazione a conto economico (art. 62 del D.P.R. n.917/1986) e anche quando la quota attribuita all’associato non risulti da atto pubblico, da scrittura privata autenticata ovvero da scrittura privata registrata.
Ai fini fiscali il legislatore, infatti, non ha ritenuto opportuno disporre che il contratto di associazione in partecipazione dovesse essere formalizzato con modalità diverse e più vincolanti, rispetto a quelle stabilite dal codice civile, come invece ha voluto prescrivere per altri rapporti giuridici con l’art. 5 del D.P.R. n. 917/1986.
L’effettività del rapporto dovrà essere dimostrata con altri elementi di prova, indipendentemente dall’esistenza di un contratto in forma scritta avente data certa.
Pertanto, la validità delle clausole del contratto di associazione in partecipazione, comprese quelle riguardanti l’imputazione degli utili, opera con piena efficacia, pur in mancanza di un documento contrattuale sottoposto a registrazione, consentendo la deducibilità degli utili spettanti all’associato, dal reddito d’impresa dell’associante.