Comitato Consult. norme antielusive

Parere del 11/10/2004 n. 23

Intitolazione:

Procedimento – Richiesta di parere – Omessa puntuale indicazione della situazione giuridico-economica in essere e delle modalita’ con le quali si vorrebbe realizzare quella futura – Inammissibilita’ della richiesta.

Massima:

Ai fini della verifica della non elusivita’ di un’operazione soggetta al previo interpello di cui all’art. 21 legge n. 413 del 1991 e’ onere del contribuente dare prova delle ragioni di non elusivita’ dell’operazione. In

particolare, dalla mancata esplicazione delle modalita’ attraverso le quali

dovra’ essere effettuata un’operazione di scissione parziale con attribuzione di beni aziendali ai soci, nonche’ dalla mancata allegazione di bilanci ed altri documenti contabili comprovanti l’effettivo svolgimento

dell’attivita’, conformemente all’oggetto sociale, possono desumersi argomenti circa l’elusivita’ dell’operazione.

*Massima redatta dal Servizio di documentazione Economica Tributaria.

Testo:

IL COMITATO

Rilevato preliminarmente che:

i sig.ri A, B e C, quali soci, per un terzo ciascuno, della X s.n.c. di X & C., con sede in ——— (di seguito, “X”) si sono ritualmente rivolti a questo Comitato per un interpello ai sensi dell’art. 21 della l. n. 413 del 1991;

– gli stessi hanno riferito:

a) della originaria esistenza della Y s.a.s. di Y & C. (di seguito,”Y”),costituita da —-, —-, —-, —-, —-, —-, —- —-;

b) di una deliberazione di scissione parziale, in data ———–,

della Y, preordinata a trasferire parte del suo patrimonio a societa’ di nuova costituzione: K s.a.s. di —-, —- & C., X e H s.n.c. di —- & C.;

c) della redazione effettiva dell’atto di scissione in data ———-,con contestuale costituzione delle societa’ sub b);

d) della giustificazione dell’intera operazione nell’obiettivo di un passaggio generazionale, ossia nell’intento di far si’ che tre nuclei familiari, da uno originario, proseguissero autonomamente l’attivita’economica di famiglia;

e) in particolare, dell’oggetto sociale della X, consistente, in breve,nella gestione, diretta o indiretta, nella compravendita e nella costruzione di immobili, di qualsiasi tipo e destinazione;

f) alla X essere stato assegnato, in occasione della sua costituzione, a seguito della predetta scissione, una porzione di fabbricato in ——, dal piano terra al dodicesimo, ad uso opificio industriale; gli altri immobili di proprieta’ della Y essendo stati attribuiti alle altre societa’ costituite in occasione della medesima scissione, con scioglimento anticipato della originaria societa’, deliberato il ——-;

g) che parte dell’immobile sub f) e’ stato locato alla J s.n.c. di ——— ed altra parte alla W s.p.a.;

h) essere parte del patrimonio della X, oltre all’indicato immobile, solo alcuni crediti verso l’erario, in assenza di debiti sociali, fatta eccezione per quello relativo ad un modesto finanziamento infruttifero dei soci;

– gli esponenti hanno aggiunto di avere avviato contatti per una vendita delle rispettive quote sociali, intendendo nel mentre rideterminare il valore di acquisto delle medesime quote ai sensi dell’art. 2, co. 2, del d.l. n. 282 del 2002 nonche’ degli artt. 5 e 7 della l n. 448 del 2001, e di voler acquisire preventivamente il parere di questo Comitato in ordine alla non elusivita’ della futura operazione di cessione di quote, avuto riguardo al contenuto dell’art. 37-bis del d.PR. n. 600 del 1973;

– con atto del ——–, rivolto a questo Comitato, sono stati sostanzialmente riassunti, in termini conclusivi, i profili della

prospettazione di parte, in ordine alla non elusivita’ della operazione

descritta, ed e’ stato altresi’ chiesto al Comitato di ‘ipotizzare’ – in relazione a fattispecie come quella in esame – il ‘periodo temporale minimo’ all’interno del quale poter configurare una presunzione assoluta di elusivita’ degli atti e/o dei negozi posti in essere dal contribuente;

Udita la relazione del componente Cons. Italo Volpe Considerato che;

– in via del tutto preliminare, non e’ dato a questo Comitato, in ragione del suo ruolo e delle sue attribuzioni, configurare in termini astratti ed assoluti, nonche’ in relazione alle fattispecie legali in ordine alle quali il Comitato stesso e’ competente ad interloquire, i parametri – anche solo temporali – di una condotta, iuris et de iure, elusiva, onde non puo’ comunque accedersi alla richiesta degli esponenti formulata, da ultimo, con il proprio atto ——–;

– nel caso di specie e’ possibile notare:

a) che certamente non denota, in quanto tale, una condotta elusiva la eventuale rideterminazione del valore di acquisto di quote, ai sensi dell’art. 2 del citato d.l. n. 282 del 2002, come gia’ il Comitato ha avuto modo di sottolineare in occasione del suo parere n. 16 del 20 ottobre 2003;

– b) sono piuttosto meritevoli di attenzione le seguenti circostanze:

i) non sono stati allegati all’odierno interpello lo statuto, le

dichiarazioni dei redditi ed i bilanci della X, ossia quel materiale documentale minimo idoneo a concorrere nella prova di una piena ed effettiva operativita’ della societa’ dalla sua data di costituzione ad oggi;

ii) e’ piuttosto vero che al Comitato la X appare, nei fatti descritti e comprovati, una societa’ praticamente non operativa;

iii) a riscontro di cio’ vale, in effetti, non solo l’implicita

ammissione fattane dagli esponenti ma soprattutto la circostanza, ex actis, per cui il quadriennio di vita la societa’ risulta aver intrattenuto solo due rapporti di locazione attiva, di cui peraltro uno – quello formalmente piu’ impegnativo sul piano temporale – con altra societa’ del medesimo gruppo familiare; inoltre, tali contratti risultano, per un verso, anche in parte temporalmente sovrapposti, e, per altro, verso, riguardare una stessa porzione dell’immobile di proprieta’ sociale (i locali uso ufficio rispondenti, in —–, ai civici —- di Via ———);

iv) a fronte della necessita’ di lavori – per quanto impegnativi – di manutenzione dell’immobile sociale, gli esponenti, soci della X, mostrano di voler senz’altro optare per la dismissione della loro proprieta’, ad ulteriore conforto, sul piano logico, di un sintomo di ben scarso impegno nel perseguimento del comune oggetto sociale e, dunque, delle effettive potenzialita’ operative della X;

v) le modalita’ della dismissione della proprieta’, tra l’altro, paiono lungi dall’essere ben individuate ed apprezzate dagli esponenti, vero essendo che gli stessi mostrano di non aver ancora deciso se procedere ad una vendita dell’immobile da parte della societa’, con successiva liquidazione di quest’ultima, ovvero ad una vendita diretta dell’insieme delle loro quote sociali;

c) l’insieme degli elementi sub b), dunque, non risulta costituire

sufficiente supporto argomentativo e probatorio in ordine alla dimostrazione della non elusivita’ delle condotte poste in essere sin qui (e che ancora potranno essere poste in essere) dagli esponenti, fin dalla data di costituzione della X;

d) il paradigma legale dell’art. 37-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e’ tale per cui l’onere della dimostrazione della non elusivita’ della condotta del contribuente – anche ove parcellizzata in una serie di atti e negozi diversi – e’ a carico del contribuente medesimo;

– per tutti questi motivi

DELIBERA

l’espressione del parere nel senso della elusivita’ della fattispecie sottoposta ad esame.