Svolgimento del processo

La Commissione Tributaria Provinciale di Brescia, con sentenza n. 163/01/03 del 05/06/2003, ha accolto il ricorso di parte contribuente avverso il silenzio-rifiuto opposto dall’Ufficio all’istanza di rimborso IRAP per gli anni 1999-2000-2001. Impugna tale provvedimento l’Agenzia delle Entrate di Gardone Vai Trompia, censurandolo per difetto di motivazione ed eccependo il mancato assolvimento all’onere della prova da parte del contribuente.
La parte appellante costituita chiede la discussione dell’appello in pubblica udienza.
Resiste la parte ricorrente, chiedendo il rigetto della impugnazione.
L’impugnazione non è meritevole di accoglimento, in quanto la censura relativa al mancato assolvimento all’onere della prova opera sostanzialmente una inversione di tale onere, posto a carico dell’Ufficio, a fronte dei dati incontestati emergenti chiaramente dalla dichiarazione dei redditi, mentre quella relativa alla motivazione è infondata.
Infatti, come congruamente chiarito dal Giudice di primo grado, nella fattispecie, manca il presupposto di una attività autonomamente organizzata.
. Né, peraltro, può essere accolta la tesi semplicistica che il concetto di lavoro autonomo coincida con quello di autonoma organizzazione, indicato dal legislatore. È vero semmai il contrario, nell’ipotesi di attività professionale autonoma, che può essere esercitata soltanto dal titolare, e cioè l’impossibilità di organizzare l’attività in modo autonomo, producendo valore aggiunto direttamente connesso all’elemento organizzativo senza il professionista. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Conferma l’impugnata Sentenza. Spese compensate.