A distanza di dodici anni dal D.Lgs 6/2003, che ha innovato il diritto delle società di capitali il bilancio non è certo un successo del nostro legislatore, come si può giudicare da sbandamenti, incertezze, fughe in avanti e all’indietro della giurisprudenza delle corti di merito e di legittimità, anche costituzionale. Uno degli aspetti più evidenti della riforma è la dichiarata accentuata distinzione tra i sistemi della società per azioni e quello delle società a responsabilità limitata, che, come si legge nella Relazione ministeriale accompagnatoria del decreto legislativo, ha impostato una distinzione netta tra i due tipi, segnando, tra l’altro, un significativo avvicinamento della s.r.l. alle società di persone. Soprattutto è risultato accentuato l’aspetto dell’intuitu personae, che, oltre a rendere più criticabile l’“abuso di analogia” da parte del giurista, attribuisce ai soci un tale potere di controllo sulla gestione da togliere  ogni giustificazione all’estensione alle s.r.l. dell’art, 2409, cod. civ. [1] La Corte di cassazione, con sentenza 13/1/2010, n. 403, ha esplicitamente dichiarato un’inestensibilità alle s.r.l. dell’art. 2409, cod. civ., come abbiamo messo in evidenza nell’articolo “Inapplicabilità dell’art. 2409 cod. civ., alle s.r.l.” pubblicato in questo sito web il 20/7/2012, a cui facciamo rinvio.
Nonostante l’autorevole precedente giurisprudenziale di legittimità, il Tribunale di Bologna, con sentenza 4 febbraio 2015, ha affermato che nelle società a responsabilità limitata in cui sia obbligatoria la nomina del collegio sindacale ai sensi dell’art. 2477 cod. civ., il collegio sindacale può avvalersi del procedimento di cui all’art. 2409 cod. civ.
Ogni commento è superfluo: il diritto, che dovrebbe essere il regno dello iustum, pare sia diventato quello del possibile.
 
Pietro e Giulia Bonazza


[1] Relazione ministeriale, § 11: «Da questa soluzione consegue coerentemente il potere di ciascun socio di promuovere l’azione sociale di responsabilità e di chiedere con essa la provvisoria revoca giudiziale dell’amministratore in caso di gravi irregolarità (art. 2476, comma 3). Si tratta anche qui di una disciplina che corrisponde alla prospettiva secondo cui viene accentuato il significato contrattuale dei rapporti sociali. D’altra parte, è sembrato logico che sulla base di questa soluzione divenisse sostanzialmente superflua ed in buona parte contraddittoria  con il sistema la previsione di forme di intervento del giudice quali quelle ora previste dall’art. 2409…».