Che cos’è l’insider trading? Prima del 1991 il concetto era pressoché ignoto in Italia ai giuristi, non a uomini d’affari e giornalisti economici, che lo traducevano in pratica con lauto personale profitto. Il fenomeno deve essere apparso molto scandaloso al legislatore, che si decise ad emanare la Legge 17 maggio 1991, n. 157, che sanzionava l’uso di “informazioni riservate”. Da allora tutti sanno che insider trading significa il compimento di operazioni di borsa da amministratori e contigui alle fonti di informazione di una società quotata, vantaggiose proprio perché sfruttabili da chi può conoscere in anticipo decisioni influenti sui corsi. Il concetto può apparire semplice, meno il suo trattamento concreto da parte di chi è preposto al rispetto delle regole. Analizziamo i due aspetti. Il concetto si potrebbe meglio spiegare con una similitudine attinta allo sport. In Formula Uno al un pilota che parte prima viene comminata una penalità e non ci sono contestazioni possibili, perché nella sede stradale è inserito un sensore, che non sbaglia le rilevazioni. In atletica, 100 e 200 piani e a ostacoli, nel nuoto e in altre discipline, la “falsa partenza” obbliga alla ripetizione e in caso di reiterazione l’atleta è squalificato. Si vuole così annullare e punire il vantaggio di chi vuol fare il “furbo”. Si dirà: lo sport sì che è una cosa seria! Si dimentica che non c’è bisogno di partire prima degli altri, perché se hai in corpo una “bombetta chimico-farmaceutica”, tanto, dopo, li arrivi e li superi! Però lo sport qualche regola efficace se l’è data e, volendo, può anche funzionare. Nelle operazioni societarie, il concetto di insider trading è analogo e può essere visto come una “falsa partenza”, il trattamento un po’ meno di quanto avviene nello sport! Forse perché mancano i sensori o le analisi di sangue e urine? È però significativo che due P.M., in molti aspetti assai diversi, convengano sulla inadeguatezza della normativa per l’insider trading. Carlo Nordio, della Procura di Venezia, in un intervento sul “Sole-24 ORE” dell’1 agosto 2000 (pag. 33), analizzando il contrasto insorto tra Pirelli e Consob, definisce quel reato “evanescente e incerto” e “praticamente un fantasma”, non senza colpa dello stesso legislatore, che nel T.U. sull’intermediazione finanziaria (corporate governance) D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 24, assorbente tra l’altro la citata legge 157/1991, ha inserito un articolo 180 (“Abuso di informazioni privilegiate”), che, nell’intento: “…di punire troppo e tutti, alla fine non punisce nulla e nessuno. ” Francesco Greco, della Procura di Milano, in un’intervista a “il Giornale” del 24.10.2000 (pag. 29), spiega ” Perché la legge sull’insider non potrà mai funzionare. ” Crediamo a entrambi, perché, al di là delle diverse interpretazioni sull’arcipelago Tangentopoli, li accomuna la passione per il proprio lavoro e la competenza in materia di reati economici. Intanto che salgono i lamenti, i vari numi di quel monte di ipocrisie, che si chiama Olimpo borsistico, continuano indisturbati nelle loro manovre di “gioco d’anticipo”. Si sente la mancanza di un legislatore serio. Speriamo che a quello attuale non venga in mente di disporre l’analisi delle urine degli amministratori di società e di umiliare i giudici a interpretare referti di laboratorio, perché, si può essere certi: l’insider trading non ha collegamenti prostatici.