Osservazioni sul Registro delle imprese

I professionisti delle materie giuridiche ed economiche, che svolgono abitualmente attività di deposito e iscrizione di atti societari con i vari Registri delle imprese del territorio nazionale, constatano che ogni Registro ha le sue prassi, ferree più delle norme di legge, imposte dai rispettivi conservatori. Il ministero competente per materia non ha mai diramato disposizioni atte a rendere omogeneo il comportamento degli uffici territoriali, che così sono espressione di burocrazie discrezionali per non dire personali. Vero è che solo nel luglio 2015 è stata diramata dal Ministero dello Sviluppo economico (Mise) una direttiva per uniformare i comportamenti delle Camere di Commercio limitatamente a comunicazione relative al versamento del capitale sociale,  fatti modificativi relativi al socio di società di persone e Pec. Ma per le altre numerose materie? Trattandosi di funzioni delicate e incidenti su aspetti economici e patrimoniali delle imprese, che costituiscono il tessuto dell’economia nazionale, il loro arbitrario svolgimento è in contrasto con il fine delle norme di dare snellezza e rapidità di conoscenza a quisque de populo degli atti affidati con la legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 32, ai professionisti, in particolare ai notai, sottraendoli al preventivo giudizio di omologazione della magistratura. In molti casi c’è da rimpiangere il regime precedente, anche se la legge ha istituito il giudice di sorveglianza sul registro, le cui funzioni sono però diverse e al cui ricorso si addiviene raramente, perché gli operatori preferiscono o soggiacere o trovare altre strade, vero è che sono rari i ricorsi e le impugnative che creino giurisprudenza. Gli ordini dei notai tentano di riempire il vuoto con norme di comportamento dettate a livello regionale; sicché, per esempio, il consiglio notarile della Lombardia può suggerire interpretazioni operative divergenti con quelle del Triveneto e così via: una specie di federalismo regionale, con implicita negazione della certezza del diritto.

Cosicché i comportamenti, che in diritto amministrativo possono costituire “abuso di potere” od “omissione di atti d’ufficio”, sono quotidiani con danno per l’economia nazionale.

Le norme di legge

Il codice civile già annunciava all’origine (1942) l’istituzione del registro delle imprese. La previsione è diventata norma 51 anni dopo con legge 29 dicembre 1993, n. 580, art. 8, i cui punti fondamentali sono

Comma 1. È istituito presso la camera di commercio l’ufficio del registro delle imprese di cui all’articolo 2188 del codice civile;

Comma 2. L’ufficio provvede alla tenuta del registro delle imprese in conformità agli articoli 2188 e seguenti del codice civile, nonché alle disposizioni della presente legge e al regolamento di cui al comma 8 del presente articolo, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale del capoluogo di provincia

e con la modifica del D.Lgs. n. 6/2003 del codice civile, di cui, ai fini di questa nota, consideriamo il primo comma dell’art. 2331, che recita: «Con l’iscrizione nel registro la società acquista la personalità giuridica», norma di fondamentale importanza riepilogativa di tutta la materia, perché riguarda il momento in cui una società di nuova costituzione viene in vita nel mondo del diritto, come conferma il successivo comma 2, che prevede: «Per le operazioni compiute in nome della società prima dell’iscrizione sono illimitatamente e solidalmente responsabili verso i terzi coloro che hanno agito…». Quindi prima dell’iscrizione il soggetto giuridico è un ente in gestazione.

Il problema si concentra, allora, sul concetto di iscrizione e sulla sua vigenza temporale con gli effetti che ne conseguono.

Momento genetico

Il processo genetico formativo di un nuovo soggetto societario e in particolare per società di capitali può essere rappresentato in fasi:

  1. Stipulazione dell’atto pubblico notarile a sensi e con i requisiti di legge. Il giudizio di legittimità, sostitutivo dell’omologazione, è obbligo e prerogativa del notaio rogante.
  2. Deposito dell’atto costitutivo da parte del notaio al registro delle imprese, che a sensi del comma 3 dell’art. 2330 cod. civ. “deve” chiedere l’iscrizione “contestualmente al deposito”.
  3. Attività del Registro delle imprese.

La fase n. 1 non può essere considerata ininfluente ai fini dell’oggetto, cioè la nascita del soggetto giuridico societario. La dottrina è divisa sul punto: vi sono autori che sostengono la tesi della ininfluenza assoluta per il soggetto e altri che, influenzati dal diritto tedesco, sostengono la fattispecie della “società in formazione”, che sarebbe anche accentuata dalla riforma del diritto societario ex D.Lgs. 2003 n. 6. Questa tesi pare la più corretta perché diversamente non si giustificherebbe il comma 3 dell’art. 2331 che, pur confermando la responsabilità di coloro che hanno agito “in nome della società”, ammette la ratifica anzi l’acquisizione delle operazioni compiute. Infatti, non sarebbe logico rilevare operazioni ed effetti se il processo formativo non fosse riferibile a un soggetto nascente. Si può porre un’analogia con la nascita della vita umana, che, dal concepimento alla venuta alla luce, ha uno stato fetale non estraneo al diritto. Bisogna cioè distinguere ciò che può essere “nascituro” da ciò che è “nascente”. Peraltro, non può essere privo di rilievo l’osservazione che l’atto costitutivo di società è un contratto plurilaterale con cui i soci fondatori manifestano la volontà di costituire un ente, disponendo a favore dello stesso una dote patrimoniale, che non può essere considerato caparra o cauzione o fondo di garanzia o donazione; cioè non è una pura e semplice conferma, ma una manifestazione di volontà di costituire un ente e di dotarlo di un valore da esso disponibile per realizzare lo scopo sociale.

La fase n. 2 riguarda la funzione notarile. Il notaio deposita l’atto e ne chiede l’iscrizione. Si può facilmente osservare che chiedere non è un ricevere, ma non bisogna dimenticare che la citata legge 580/1993 ha affidato al notaio un giudizio preventivo di legittimità dell’atto, analogo a quello di omologazione. Quindi la richiesta del notaio che ha omologato l’atto stesso non è una pura e semplice domanda che comporti un ulteriore vaglio di legittimità da parte del Registro delle imprese, ma è una richiesta all’organo di provvedere alle attività burocratiche per realizzare la pubblicità. Non è un’ordinanza, ma un ordine sostanziale e implicito, vero è che il Registro non può arbitrariamente sottrarvisi, pena una responsabilità per danni patrimoniali e/o violazione dei consolidati principi di diritto amministrativo.

La fase 3 attiene all’attività del Registro. La legge esplicita chiaramente che compito e limite del Registro è pubblica conoscenza degli atti societari. Però, in via attuativa, questo ufficio inizia la propria attività con una “accettazione”, cui fanno seguito la “protocollazione” della pratica e la conseguente “evasione”. Il tutto deve avvenire entro i termini di venti giorni per l’atto  costitutivo (art. 2330 cod. civ.) e di trenta giorni per le modificazioni (art. 2436 cod. civ.). Ma, che accade se il Registro per sue esigenze organizzative o per pretese abusive arbitrarietà valica i limiti posti dalle norme? Può il cittadino cadere in balia dei comportamenti della burocrazia? C’è un parallelo significativo tra il prima e il dopo: al binomio tribunale-cancelleria si è sostituito quello vigente notaio-registro. Poteva un cancelliere rifiutarsi di iscrivere un atto omologato? Da qui la domanda: può, oggi, il registro rifiutare l’iscrizione di un atto omologato dal notaio? La fase 3 concentra i momenti patologici della creazione dell’ente. Prima non ne esistono, perché o il notaio rifiuta di fare l’atto secondo le pretese dei suoi clienti e il problema non si pone, oppure compie violazioni di legge e roga un atto illegittimo e ne porta conseguenze personali. I comportamenti del Registro sono di natura successiva all’atto depositato con contestuale richiesta di iscrizione e possono portare a danni ingenti e irreparabili per la società. Sul punto è bene esplicitare un esempio: si ipotizzi che sia conferita un’azienda con tutti i suoi componenti attivi e passivi, compresi rapporti contrattuali in essere e obblighi fiscali, soprattutto di fatturazione e liquidazione dell’IVA, e il conferimento sia strumentale alla fondazione di una società costituita contestualmente. Ci si chiede: che avviene se il Registro delle imprese frappone ostacoli con valicamento dei termini? cioè: se l’evasione della pratica avviene dopo un mese, quando si devono ritenere realizzati i termini di cui al comma 1 dell’art. 2331? Sorge cioè il problema se una tardiva evasione può condizionare in modo assoluto l’iscrizione oppure se l’evasione tardiva non rimbalzi l’iscrizione al momento della richiesta notarile. Come a dire che il certificato di battesimo non assorbe e non può modificare il certificato di nascita.

Solo con questo rimbalzo all’indietro di effetti può essere sanata una situazione di stallo, che non è certo nella ratio della norma che ha inteso sostituire il regime precedente con il più snello rapporto notaio-Registro. Il dubbio posto è stato risolto, seppur parzialmente e limitatamente alle srl, sapa e società di persone, dalla Legge n. 116/2014, in vigore dall’1 settembre 2014, ma con esclusione delle spa. La norma impone al Registro delle imprese il termine di cinque giorni per evadere le pratiche che riguardano l’iscrizione di atti costitutivi e modificativi, purché non impongano al Conservatore verifiche preventive sulla regolarità formale della documentazione (art. 2330 cod. civ.). Tuttora resta il dubbio se il termine di cinque giorni sia perentorio od ordinatorio

La giurisprudenza

Si è già notato che con la riforma sono venuti a mancare quasi del tutto i principi giurisprudenziali resi noti pubblicamente. Non che i notai possono essere meno preparati dei giudici, ma i loro apprezzamenti di legittimità restano racchiusi nelle prassi personali e professionali. È il prezzo che deve essere pagato per la maggior snellezza e rapidità e non attiva certo nostalgie su sistemi precedenti, ma è solo una constatazione di fatto.

La giurisprudenza si limita ai casi di impugnativa del comportamento del Registro avanti la magistratura ed è significativa sul problema prima esemplificato l’ordinanza del Giudice del Registro del Tribunale di Bolzano del 17/6/2011. Il Giudice altoatesino ha cassato la cancellazione di una società disposta dal Conservatore del Registro delle imprese, perché non preceduta dalla fase di liquidazione. Purtroppo sono pochi i provvedimenti dei giudici del registro resi pubblici.

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Come si è potuto osservare, gli interventi normativi e regolamentari volti a rendere uniformi le procedure dei vari Registri sono stati marginali e  permane la discrezionalità operativa dei vari Conservatori, che riduce i vantaggi della informatizzazione delle procedure.

Pietro e Giulia Bonazza