ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI

COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

I componenti

Nicola Cavalluzzo (Presidente), Mario Bono, Giulio Boselli, Paolo Centore, Nino Clerici, 1 Annalisa Donesana, Giuseppe Holzmiller, Silvio Necchi, Antonio Ortolani, Paolo Pensotti Bruni, Marco Peverelli, Marco Piazza, Stefano Poggi Longostrevi (Vicepresidente), Daniela Prandina, Paolo Troiano, Paolo Vayno, Francesco Gerla (Segretario)

Gli esperti

 

Alberto Arrigoni, Giuseppe Bernoni, Pietro Bonazza, Primo, Ceppellini , Flavio Mezzani, Tommaso Di Tanno, Roberto Lugano, Raffaello Lupi, Giuseppe Marino, Guido Marzorati, Ambrogio Picolli, Giuseppe Ripa, Raffaele Rizzardi, Franco Roscini Vitali, Francesco Rossi Ragazzi, Enzo Russo, Francesco Tesauro, Giuseppe Verna, Giuseppe Zizzo, Andrea Zonca (presidente Adc M.ilano).

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NORMA DI COMPORTAMENTO N. 174

Diritto di detrazione Iva per le società immobiliari

MASSIMA

Il diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) assolta da una società per l’acquisto

di uno o più immobili destinati alla locazione, oltre che per il sostenimento delle relative spese di

gestione, è strettamente collegato alla qualità di soggetto passivo di imposta di detta società ed

all’assoggettamento ad IVA dei relativi introiti, effettivi o potenziali, derivanti da attività svolte con

carattere di stabilità.

 

*** * ***

 

Le disposizioni nazionali in materia di IVA sono frutto della trasposizione, nell’Ordinamento

italiano, della direttiva comunitaria 2006/112/CE (in seguito la “Direttiva”), adottata a risultanza del

riordino di altre precedenti direttive, in particolare la 77/388/CE, c.d. Sesta Direttiva.

 

Ne consegue che le disposizioni e le nozioni previste dalla legislazione nazionale nel D.P.R. 26

Ottobre 1972 n. 633 (in seguito: “legge IVA”), devono essere interpretate in conformità alle

corrispondenti disposizioni e nozioni comunitarie avuto riguardo al carattere di assoluta prevalenza

delle seconde sulle prime.

 

Per apprezzare la liceità della detrazione dell’IVA assolta sui costi sostenuti nell’ambito della

gestione di uno o più immobili diventa dunque essenziale esaminare, nell’ottica appena descritta, le

nozioni di:

1. soggetto passivo di imposta in relazione all’esercizio di una attività economica;

2. diritto alla detrazione dell’imposta assolta (“a monte”) sugli acquisti di beni e servizi.

Giova inoltre ricordare che, laddove la società immobiliare effettui operazioni attive esenti da Iva ai

sensi dell’art. 10 della Legge Iva, la detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti avverrà comunque

solo nella misura risultante dal c.d. “pro-rata di detraibilità” di cui all’art. 19-bis della Legge Iva.

 

________._________.________

 

In merito al primo punto, afferente alla nozione di soggetto passivo d’imposta correlato all’attività

svolta, l’art. 4 della legge IVA stabilisce che, ai fini di detta imposta, l’esercizio di impresa che

qualifica “soggetto passivo” chiunque lo svolga, si manifesta:

– sia in caso di svolgimento abituale di attività agricole e commerciali rispettivamente ai sensi

degli articoli 2135 e 2195 c.c. anche se non organizzate in forma di impresa;

– sia in caso di attività di prestazione di servizi che, se pur non qualificabili come

“commerciali” ai sensi del predetto art. 2195 c.c., sono condotte in forma di impresa.

 

Lo stesso art. 4 precisa che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da società [1] e altri

enti ivi menzionati si considerano “in ogni caso” effettuate nell’esercizio di impresa qualificando, in

tal modo, soggetti passivi le medesime società ed enti innanzi ricordati indipendentemente dalla

natura e dalle modalità proprie delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate.

 

Dopo avere precisato la sussistenza dell’esercizio di impresa e della natura commerciale delle

attività ivi elencate, il comma 5 del ripetuto art. 4 nega il requisito della commercialità – ma solo in

determinate e particolari situazioni [2] – alla gestione di unità immobiliari c.d. “abitative”

catastalmente classificabili nella categoria “A” ad esclusione di quelle appartenenti alla categoria

“A/10”(Uffici) che, invece, continuano a mantenere sempre natura “commerciale”.

 

Anche in base alla normativa comunitaria e alla giurisprudenza della Corte di Giustizia l’attività

abituale di locazione di una o più unità immobiliari, svolta da una società, conferisce a quest’ultima

la qualificazione di soggetto passivo ai fini IVA, quale destinatario dei diritti e dei doveri previsti

dalla normativa nazionale in commento.

 

Detta conclusione è peraltro sorretta dalla prevalente disposizione recata dall’art. 9 della Direttiva

che, con riferimento alla questione in predicato, così recita:

Si considera “soggetto passivo” chiunque esercita in modo indipendente ed in qualsiasi luogo,

un’attività economica, indipendentemente dallo scopo e dai risultati di detta attività”.

E ancora:

Si considera, in particolare, attività economica lo sfruttamento di un bene materiale o

immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità[3].

 

Ad integrazione e interpretazione di dette disposizioni comunitarie, la Corte di Giustizia ha statuito

che, ai fini IVA, il requisito della indipendenzanello svolgimento dell’attività economica non

viene meno neppure nel caso di una locazione immobiliare fatta da un soggetto passivo ad una

impresa da egli stesso controllata persino nell’ipotesi in cui egli sia anche, nel contempo,

amministratore di quest’ultima.

Di conseguenza non può essere messo in discussione il requisito di indipendenza di una società che

dia in locazione uno o più immobili ad altre società da essa direttamente o indirettamente

controllate indipendentemente dalla coincidenza o meno dei rispettivi organi amministrativi [4].

 

Ai fini della qualificazione di soggetto passivo, risultano ininfluenti le circostanze che egli svolga o

meno un’attività isolata, ovvero plurima, di acquisto e locazione di uno o più immobili e che detta

locazione sia rivolta a terzi ossia “al mercato”, ovvero ad altri soggetti comunque correlati con il

soggetto locatore dell’immobile [5].

 

E’ stato anche chiarito che “l’analisi delle nozioni di soggetto passivo e di attività economica mette

in rilievo l’ampiezza della sfera di applicazione di quest’ultima nozione (attività economica) ed il

suo carattere obiettivo, nel senso che l’attività viene considerata di per sé indipendentemente dai

suoi scopi o dai suoi risultati” [6].

 

Ne consegue che qualsiasi soggetto passivo, che svolga una attività economica nel senso riferito

dalla Direttiva, deve assoggettare ad IVA gli atti di cessioni di beni e di prestazione di servizi da

egli compiuti “a valle” nello svolgimento di detta attività, salvi gli specifici casi di esenzione

previsti dalla legge in conformità alle disposizioni del suddetto art. 4 legge IVA, interpretati in

adeguamento alle disposizioni della Direttiva.

Relativamente al secondo punto, concernente il diritto alla detrazione dell’IVA assolta sull’acquisto

di beni e servizi, l’art. 19 della legge IVA afferma che “è detraibile dall’ammontare dell’imposta

relativa alle operazioni effettuate, quello dell’imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo ……..in

relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell’esercizio di impresa arte o professione”.

Al riguardo occorre rammentare dapprima che, a sua volta, la nozione di esercizio di impresa deve

essere intesa come “attività economica svolta dal soggetto passivo di imposta, comprensiva dello

sfruttamento di un bene finalizzato a ricavarne introiti con carattere di stabilità” ai sensi dell’art. 9

della Direttiva, per poi correlare detta nozione alle disposizioni dettate dall’art. 168 della Direttiva

stessa, che così recita:

Nella misura in cui i beni e i servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta,

il soggetto passivo ha il diritto, nello Stato membro in cui effettua tali operazioni, di detrarre

dall’importo dell’imposta di cui è debitore ……. l’IVA dovuta o assolta in tale Stato membro per i

beni che gli sono o gli saranno ceduti e per i servizi che gli sono o gli saranno resi da un altro

soggetto passivo …………”

 

A risultanza degli effettuati richiami normativi nazionali e comunitari e delle ricordate statuizioni

della Corte di Giustizia, non può porsi in dubbio che una società, proprietaria o comunque

detentrice di una o più unità immobiliari date in locazione a terzi, costituisca “soggetto passivo” ai

fini IVA con dovere di applicazione dell’imposta, ove dovuta, sui corrispettivi ricevuti da detta

attività (“a valle”) e, perciò stesso, anche con diritto alla detrazione dell’imposta assolta (“a monte”)

sugli acquisti di beni e servizi in conformità alle disposizioni dettate dagli articoli 167 e seguenti

della Direttiva nonché all’univoca interpretazione adeguatrice dell’art. 19 della legge IVA.

 

Risulta infine acclarato che, ai fini della detrazione d’imposta, la richiesta condizione di “inerenza”

delle operazioni compiute “a monte” è riferita unicamente alle operazioni compiute a valle, soggette

ad imposta.

Risultano pertanto infondate altre asserite cause di preclusione di detta detrazione di imposta quali,

ad esempio, l’unicità dell’operazione compiuta nell’ambito di un gruppo societario (e come tale non

aperta al mercato) o il mancato inserimento dell’operazione “in una specifica attività

imprenditoriale diversa da quella immobiliare ovvero in una serie di altre operazioni similari, di

acquisto, di vendita, di locazione, di ristrutturazione, eccetera” [7].

 

Ne consegue che l’eventuale disconoscimento della natura imprenditoriale di una società che svolga

mera attività di gestione immobiliare non può autorizzare il riconoscimento della sua soggettività di

imposta solo con riferimento alle operazioni da essa compiute “a valle” e, nel contempo, negare il

suo diritto alla detrazione dell’Iva assolta sulle operazioni compiute “a monte” afferenti all’attività

medesima [8].

 

A tale proposito giova richiamare qui la chiara posizione assunta dalla Corte di Giustizia che

conferma il diritto alla detrazione dell’imposta assolta “a monte” sulle spese sostenute persino per i

soli atti prodromici e preparatori allo svolgimento di una futura attività economica (fra le quali il

rilevante acquisto di un immobile) da parte di un soggetto d’imposta che poi, per sopravvenuti

motivi di economia o comunque ostativi alla programmata attività, non l’abbia mai neppure

concretamente iniziata [9].

*** * ***

Così riassunte le nozioni:

• di soggetto passivo e di indipendenza dello stesso;

• di attività economica e di diritto alla detrazione;

appare indubitabile che, in assenza di abuso (rectius: elusione) fondato sui requisiti statuiti dalla

Corte di Giustizia, una società svolgente la gestione di uno o più immobili dalla quale percepisca

abitualmente affitti attivi ancorché da parti ad essa correlate (quali altre società del gruppo di

appartenenza o soci delle stesse):

– costituisca comunque soggetto passivo di imposta;

– svolga una attività economicamente rilevante assoggettabile ad Iva;

– abbia diritto alla detrazione dell’Iva assolta sulle spese sostenute “a monte” per la predetta

gestione immobiliare.

 

Quanto alla nozione di abuso delle disposizioni di legge ed al relativo ambito di applicazione è

necessario fare riferimento alle statuizioni della Corte di Giustizia la quale considera il principio del

divieto di abuso alla stregua di una clausola generale la quale, ancorché non scritta, deve

considerarsi immanente nella disciplina dell’IVA dettata dalla Direttiva