Il tandem Paschivis (Padoa-Schioppa e Visco), punta di diamante del governo del ciclista Prodi, è autore di buona parte della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, nota come Finanziaria 2008, che è il peggio del peggio in materia, soprattutto nella parte fiscale.

È ormai tristemente noto che per effetto del matrimonio UE, la peggior burocrazia italiana si sposa con quella europea: Roma-Bruxelles, una famiglia di scriteriati. Si può spiegare così la parte dell’art. 1, commi 33, 34 e 48, con cui si aboliscono gli ammortamenti anticipati, si offre la possibilità di liberare le riserve indisponibili pagando un’imposta dell’1% insieme a quelle di prossima scadenza e si consente di adeguare i minori ammortamenti e altre poste del bilancio civilistico ai maggiori trascinati nel tempo e risultanti dal quadro EC, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva in tre rate annuali con decorrenza dalla data che sarà stabilita con Decreto Ministeriale.

Il tutto dietro il paravento del fine (ipocrita) di abolire l’autonomia del bilancio fiscale da quello civilistico e di correggere il cosiddetto “inquinamento”, come se i bilanci italiani fossero una pattumiera stradale napoletana. Se un nuovo governo, qualunque possa essere, non interverrà presto con nuove norme, si constaterà in sede applicativa che il pesante giudizio sopra emesso non sarà stato, purtroppo, gratuito.

Le tre disposizioni sopra richiamate contenute nell’art. 1 si pongono a fronte dei tre comportamenti più diffusi assunti fino al 2007 dalle società, soprattutto in tema di ammortamenti. Ci si sofferma qui su quello di alimentare l’accumulo degli ammortamenti anticipati in sede di destinazione degli utili per deliberazione assembleare, che ha consentito di creare, in molti casi, riserve indisponibili e di alimentare, oltre al “Fondo imposte differite” anche un quadro EC per evidenziare i maggiori ammortamenti fiscali rispetto ai civilistici.

In questo caso, peraltro assai frequente, si rende applicabile, volendo, l’imposta sostitutiva dell’1% e/o quella sull’allineamento del valore dei singoli beni. Si usa la congiunzione “e/o”, perché ancora non è risolto il problema di alternatività. L’aspetto centrale è l’esistenza in bilancio di quella riserva indisponibile costituita in relazione agli ammortamenti ed eventuali altre poste. È ovvio che in questa fattispecie ogni anno è stato presentato un mod. EC e che il disallineamento permane fino alla cessione o alla dismissione del bene per compimento del ciclo di vita produttiva. A questo punto incominciano le supposizioni. La società potrebbe decidere di corrispondere l’imposta sostitutiva dell’1% intendendo distribuire la riserva indisponibile costituita in bilancio. Come afferma la norma, tale imposta non tocca il valore dei beni; quindi rimuove solo il vincolo di indisponibilità. Se, successivamente al pagamento dell’imposta sostitutiva dell’1%, la società intendesse riallineare il valore di un bene, per il quale si presentasse la possibilità, prima inesistente, di cederlo con plusvalenza, allora non si porrebbero problemi di alteratività e le due imposte avrebbero natura autonoma, come è nella apparente volontà del legislatore, quindi si tratterebbe non di alternatività ma di duplicazione. A diverse conclusioni si dovrebbe pervenire nel caso in cui la società decidesse di allineare il pagamento dell’imposta sostitutiva ex comma 48 per allineare il valore dei beni e non avesse corrisposto l’imposta dell’1% sulla riserva per ammortamenti costituiti in sede di destinazione dell’utile. In questo caso l’alternatività dovrebbe valere, perché l’imposta sul riallineamento implica la sparizione delle cause che hanno costituito indisponibilità di riserve.

 

Pietro Bonazza