ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI

COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

I componenti

Nicola Cavalluzzo (Presidente), Mario Bono, Giulio Boselli, Paolo Centore, Nino Clerici, 1 Annalisa Donesana, Giuseppe Holzmiller, Silvio Necchi, Antonio Ortolani, Paolo Pensotti Bruni, Marco Peverelli, Marco Piazza, Stefano Poggi Longostrevi (Vicepresidente), Daniela Prandina, Paolo Troiano, Paolo Vayno, Francesco Gerla (Segretario)

Gli esperti

Alberto Arrigoni, Giuseppe Bernoni, Pietro Bonazza, Primo, Ceppellini , Flavio Mezzani, Tommaso Di Tanno, Roberto Lugano, Raffaello Lupi, Giuseppe Marino, Guido Marzorati, Ambrogio Picolli, Giuseppe Ripa, Raffaele Rizzardi, Franco Roscini Vitali, Francesco Rossi Ragazzi, Enzo Russo, Francesco Tesauro, Giuseppe Verna, Giuseppe Zizzo, Andrea Zonca (presidente Adc M.ilano).

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NORMA DI COMPORTAMENTO N. 175

DEDUCIBILITA’ DELLE SPESE TELEFONICHE E DI TRASMISSIONE DATI

MASSIMA

I costi relativi ad apparecchiature terminali, utilizzate per servizi di comunicazione elettronica trasmessi attraverso qualsiasi modalità tecnologica, sono interamente deducibili dal reddito di impresa e di arte e professione, qualora tali apparecchiature o servizi di trasmissione non possano neanche potenzialmente – per le loro caratteristiche tecniche o vincolo di sistema – essere utilizzati per finalità diverse da quelle strettamente aziendali o professionali.

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L’articolo 102, comma 9, del TUIR, così come modificato dall’articolo 1, comma 401, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), stabilisce che “le quote d’ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali, per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell’articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259, sono deducibili nella misura dell’80 per cento[1].

L’articolo 1, comma 1, lett. gg) del Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259 qualifica quali servizi di comunicazione elettronica quelli “forniti di norma a pagamento, consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazione e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva (…)”.[2].

Si tratta, pertanto, di servizi di comunicazione trasmessi attraverso qualsiasi modalità tecnologica; infatti, l’articolo 1, comma 1, lettere bb) e dd) del citato Decreto Legislativo 259 del 2003 prevede che i “segnali” dei suddetti servizi possano essere trasferiti “via cavo, via radio, per mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse, a commutazione di circuito e commutazione di pacchetto, compreso Internet ...”

Originariamente il regime di parziale deducibilità riguardava soltanto le spese sostenute per la telefonia mobile nella misura del 50%.

Ora il legislatore, pur elevando la predetta percentuale all’80%, ha nel contempo esteso l’ambito oggettivo di applicazione a tutte le apparecchiature terminali di trasmissione di dati e segnali [3].

Una interpretazione meramente letterale della norma in esame porterebbe a ritenere che le spese relative a tutte le apparecchiature terminali di trasmissione di segnali debbano scontare la limitazione della deducibilità all’80%.

Tuttavia l’applicazione di tale limitazione anche a beni e servizi di trasmissione dedicati che, per le loro caratteristiche tecniche o per i vincoli oggettivi del sistema in cui sono inseriti, non possono avere utilizzi “promiscui”, non ha alcuna giustificazione logico-sistematica, in relazione ai principi generali che regolano la determinazione del reddito imponibile ed in particolare all’applicazione del principio di inerenza. Inoltre, con tali limitazioni si verrebbero a colpire proprio le imprese che hanno sviluppato tecnologie più avanzate e che sarebbero semmai meritevoli di incentivazione[4].

Di conseguenza, si ritiene che la limitazione alla deducibilità prevista dall’art. 102, comma 9, del TUIR debba riguardare soltanto quelle apparecchiature che, anche solo potenzialmente, si possono prestare ad utilizzi personali od extra–aziendali.

Solo così è giustificata, sotto il profilo dei principi generali del diritto tributario, una norma di forfetizzazione finalizzata a risolvere all’origine, con criteri oggettivi, questioni relative a costi di incerta o promiscua imputazione.

Ma quando i costi si riferiscono a beni oggettivamente ed esclusivamente strumentali per l’attività di impresa, o a servizi e linee di trasmissione dedicati che non possono, per le loro caratteristiche tecniche o per vincolo di sistema, essere utilizzati per finalità diverse da quelle strettamente aziendali o professionali, ogni limitazione sarebbe priva di giustificazione.

Pertanto, la norma limitativa non è applicabile alle apparecchiature che per le loro peculiari caratteristiche tecniche o di sistema non possono essere utilizzate per finalità diverse da quelle aziendali (ad es. reti di trasmissione dati tra filiali, uffici o stabilimenti, circuiti interni di sicurezza, ecc.).[5]

Ai fini della disapplicazione della norma limitativa, la verifica dell’insussistenza, anche potenziale, dell’utilizzo promiscuo, deve essere verificata anno per anno e provata dal contribuente[6].

Le conclusioni sopra indicate sono evidentemente applicabili anche alla identica disposizione di cui al comma 3 bis dell’art. 54 TUIR che disciplina la determinazione del reddito di lavoro autonomo.


[1] La norma, secondo la Risoluzione Agenzia Entrate n. 214/E del 22 maggio 2008, non può essere oggetto di interpello disapplicativo ai sensi dell’art. 37 bis comma 8 D.P.R. 600/1973, in quanto norma “di sistema”

[2] La limitazione alla deducibilità non si applica ai servizi di comunicazione previsti da altre lettere dello stesso art. 1, comma 1 , del D.Lgs. 259/2003, quali ad esempio le lettere ff) e hh)

[3] In caso di mandato senza rappresentanza, la limitazione di deducibilità delle spese in esame si applica al solo mandante. Cfr. Risoluzione Agenzia Entrate n. 309/E del 21 luglio 2008

[4] Cfr. Assonime, Circolari n. 35 del 13 giugno 2007 e n. 39 del 6 giugno 2008

[5] Nello stesso senso, vedi Risoluzione Agenzia Entrate n. 320/E del 24 luglio 2008.

[6] Cass. civ., sez. Tributaria, sentenza 11 giugno 2008 n. 15395.